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Neapoli, ex Typographia Simoniana, 1792-1794. 3 volumi in-8° (21 cm x 12 cm). Pp. (8), 224; (8), 248; (8), 270. Segnatura: [p]4, A-M8, N6, O10; [p]4, A-P8, Q4; [p]4, A-R8 (R8 bianca). Bella e solida legatura coeva in piena pergamena rigida, autore e titolo dorati su tassello sul dorso ornato da piccoli ferri geometrici in oro. Fregio xilografico sul frontespizio con:. due putti con cesto di fiori e foglie. Qualche fioritura marginale dovuta al tipo di carta, peraltro bell’ esemplare in stato di conservazione decisamente buono.
Prima edizione di quest’ opera dell’ illustre presbitero e giurista napoletano; l’ opera è così strutturata: Il primo vol. Feudorum ta prota continens, il secondo vol. Jus successorium exhibens, il terzo vol. Jus feudorum sunallatikon ac publicum exhibens. Lo "Jus feudale neapolitanum" si riferisce al diritto feudale vigente nel Regno di Napoli. Questo sistema giuridico, che si sviluppò durante il Medioevo e l’ età moderna, regolava i rapporti tra il sovrano, i feudatari e i loro vassalli, basandosi sull'istituto del feudo e del vassallaggio. Il Regno di Napoli, nel corso della sua storia, fu caratterizzato dalla presenza di un sistema feudale complesso e radicato. Di grande interesse è la parte dedicata alla Sicilia, in cui i diritti feudali sono il nucleo originario e fondante della “nazione siciliana”; in Sicilia il feudo e la monarchia sono nati con l’ occupazione normanna; i baroni erano stati “commilitoni” del re e, da ciò, i diritti feudali sono eterni, inalienabili: la natura dei beni feudali ed i loro “diritti di sovranità” non cedono innanzi ai diritti del sovrano, anzi li sopravanzano. La scuola giuridica napoletana però si oppose a queste tesi come ben evidenzia il Guarani in questo suo Jus Feudale in cui prospetta una dicotomia tra diritto feudale municipale (topico), fissato dalla potestas del principe e diritto feudale commune che si applica come subsidiarium in difetto delle leggi patrie. Nelle cause feudali, Guarani indica al primo posto le leggi scritte e i mores recepti, in via subordinata di ricorrere al diritto comune feudale e, se manca anche questo, di transigere ex regulis Romani juris. Si sottolinea anche che, in alcuni casi, come norma di chiusura va utilizzato il diritto longobardo invece del romano.
Bibliografia: BM, 1967, XI, p. 185; Birocchi-Mattone, Il diritto patrio tra diritto comune e codificazione (secoli XVI-XIX), p. 479; Cenni, Studj Diritto Pubblico, p. 347; Cernigliaro, Sovranità e feudo nel Regno di Napoli, II, p. 682; Gregorio, Considerazioni sopra la storia di Sicilia dai tempi normanni sino al presenti, II, p. 226; Gregorio, Opere rare edite ed inedite riguardanti la Sicilia, p. 274; Narbone, Bibliografia sicola sistematica, 1851, II, p. 197; Pertile, Storia del diritto italiano dalla caduta dell'impero romano alla codificazione, 1898, II, p. 442; Rinaldi, Dei primi feudi nell'Italia meridionale, 1886, p. 17; Venezian, Il diritto civile italiano secondo la dottrina e la giurisprudenza, 1895, p. 172.